Digital Services Act: le nuove regole di internet

Con il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) l’Unione europea dichiara di voler garantire un ambiente online sicuro e affidabile per favorire lo sviluppo di servizi digitali innovativi nel mercato interno.

Il Regolamento riguarda anzitutto gli intermediari e le piattaforme online, tra cui ad esempio i marketplace, i social network, le piattaforme per la condivisione di contenuti, gli app store e le piattaforme di viaggio.

I player online dovranno rispettare nuovi obblighi che differiranno in base alle dimensioni, all’impatto sull’ecosistema online e al ruolo rivestito da ciascuno di essi.

Il 17 febbraio 2023 è divenuta obbligataria la pubblicazione del numero dei destinatari dei servizi

Il Digital Services Act impone ai fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di pubblicare, , informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi del loro servizio nell'Unione, calcolata come media degli ultimi sei mesi, in una sezione accessibile al pubblico della loro interfaccia online. Tale pubblicazione è divenuta obbligatoria il 17 febbraio 2023 e successivamente dovrà essere effettuata almeno una volta ogni sei mesi.

Il Regolamento stabilisce inoltre una media mensile pari a 45 milioni di destinatari attivi del servizio nell'Unione come soglia minima per definire i servizi di tali fornitori "piattaforme online di dimensioni molto grandi" e "motori di ricerca online di dimensioni molto grandi".

Per il calcolo dei destinatari la Commissione europea ha pubblicato la guida con le indicazioni di dettaglio.

I prestatori di servizi digitali avranno tempo sino al 17 febbraio 2024 per adeguarsi agli ulteriori obblighi, tra cui quelli di seguito descritti.

I prestatori di servizi intermediari

Tutti i prestatori di servizi intermediari dovranno designare dei punti di contatto da un lato per comunicare direttamente con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali, dall’altro lato per consentire ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro.

Coloro che offrono servizi all’interno dell'Unione, ma sono stabiliti al di fuori di essa, potranno designare un loro rappresentante legale in uno degli Stati membri.

Ciascun prestatore avrà l’obbligo di fornire informazioni in merito alle restrizioni sull’uso dei propri servizi, tra cui le politiche di moderazione dei contenuti. A tal fine dovrà inoltre essere specificato il relativo processo decisionale algoritmico.

I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni

I prestatori di servizi che consentono la memorizzazione di informazioni dovranno predisporre un meccanismo che consenta a chiunque di segnalare contenuti illegali. In merito deve evidenziarsi la responsabilità posta in capo al prestatore di servizi che venga a conoscenza di attività o contenuti illegali e non si attivi per rimuoverli o impedire di accedervi.

Inoltre, nel caso di informazioni che fanno sospettare la commissione di un reato, il prestatore di servizi dovrà darne immediata comunicazione alle autorità giudiziarie.

I fornitori di piattaforme online

Nel momento in cui i fornitori di piattaforme ricevono la segnalazione di contenuti illegali o in contrasto con le condizioni generali, essi potranno decidere di rimuovere i contenuti e di cessare la prestazione del servizio, l’account, o la capacità di monetizzazione dei destinatari del servizio. In tal caso, vi dovrà però essere un sistema interno alla piattaforma che consenta di proporre reclamo avverso tali decisioni.

I destinatari del servizio, compresi coloro che hanno presentato segnalazioni, possono inoltre rivolgersi ad un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato, per tentare di risolvere le controversie relative alle suddette decisioni.

Il Regolamento stabilisce poi che le interfacce dovranno essere progettate in modo da non essere ingannevoli o manipolatorie nei confronti dei destinatari.

Quando una piattaforma online presentano pubblicità, i fornitori dovranno specificare ai destinatari:

a) che l'informazione costituisce una pubblicità;

b)  i soggetti per conto dei quali viene presentata la pubblicità e coloro che la finanziano;

c)  informazioni relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e le modalità per modificare tali parametri.

In relazione ai sistemi di raccomandazione adottati dalle piattaforme, dovranno essere specificati i principali parametri utilizzati da tali sistemi e le opzioni che consentono ai destinatari di modificarli.

Il Regolamento impone di adottare misure adeguate volte a tutelare la vita privata dei minori e vieta di presentare loro pubblicità basate sulla profilazione.

I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

Il Digital Service Act impone il tracciamento degli operatori commerciali.

In particolare, i fornitori potranno consentire l’utilizzo della piattaforma online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi, solo agli operatori commerciali che avranno fornito le seguenti informazioni:

a)  il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;

b)  una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale;

c)  i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale;

d)  il registro presso il quale è iscritto l’operatore e il relativo numero di iscrizione;

e)  un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

Il fornitore dovrà inoltre verificare che tali informazioni siano attendibili e complete.

Inoltre, i fornitori di piattaforme, nel caso vengano a conoscenza di prodotti o servizi illegali offerti tramite i propri sistemi, dovranno informare i consumatori che li hanno acquistato:

a)  del fatto che il prodotto o servizio è illegale;

b)  dell'identità dell'operatore commerciale;

c)  di qualsiasi mezzo di ricorso pertinente.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Il Capo III, Sezione 5 del Regolamento prevede obblighi supplementari a carico delle piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Rientrano in tale categoria le piattaforme e i motori di ricerca che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni e che saranno designati come tali dalla Commissione.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovranno valutare gli eventuali rischi sistemici nell'Unione europea derivanti dai loro servizi, tra cui:

a)  la diffusione di contenuti illegali;

b)  eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali;

c)  eventuali effetti negativi sul dibattito civico, sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica;

d)  qualsiasi effetto negativo in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle conseguenze per il benessere fisico e mentale della persona.

A seguito di tale analisi, i fornitori dovranno adottare misure di attenuazione degli eventuali rischi sistemici individuati.

Il Regolamento ha inoltre previsto un meccanismo di risposta alle crisi, per cui in caso essa si verifichi, la Commissione potrà adottare una decisione che impone ai fornitori di intraprendere determinata azioni di reazione.

Per crisi si intende il verificarsi di circostanze eccezionali che comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

I fornitori di piattaforme e di motori di ricerca molto grandi dovranno sottoporsi a revisioni indipendenti annuali, per valutare il proprio adempimento agli obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro di cui al capo III del DSA e agli impegni assunti a norma dei codici di condotta e dei protocolli di crisi.

Qualora la relazione della revisione non sia positivo, i fornitori avranno l’obbligo di adottare le misure necessarie per attuare le raccomandazioni operative previste nella medesima relazione.

Sono inoltre previsti ulteriori obblighi relativi ai sistemi di raccomandazione e ai fini della trasparenza della pubblicità.

Inoltre, i fornitori dovranno consentire al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato in detta richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al Regolamento.

Si evidenzia poi l’obbligo in capo a tali fornitori di istituire una funzione di controllo della conformità indipendente, il quale dovrà disporre di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore, per monitorare la conformità di tale fornitore al Regolamento.

Detti fornitori dovranno inoltre pubblicare delle relazioni sulla moderazione dei contenuti.

La Commissione UE potrà imporre a tali fornitori multe per violazioni al set di regole imposto dal Digital Services Act per un massimo del 6% del loro fatturato totale annuo mondiale.

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